TAR in “rivolta” per quanto riguardano le Norme sul distanziometro
Senza voler scomodare Cartesio che con il suo “Sogno o son desto” ha aperto la porta alla filosofia moderna che ci interroga sulle cose per non farci accontentare di quello che ci viene raccontato, si vuole arrivare alla nostra caparbietà intellettuale che negli ultimi anni ci ha fatto “sparlare” delle pronunce di alcuni TAR ai quali gli operatori del gioco hanno dovuto rivolgersi spesso per vedere acclarato il proprio diritto “di esistere” sul territorio.
Conseguenza discesa dalle famigerate Leggi Regionali “capestro”, croce di ogni attività ludica costretta a convivere con distanziometri di varia metratura dai cosiddetti luoghi sensibili e fasce orarie di accensione delle apparecchiature di gioco e che si trovano ad essere “il volano” attorno al quale è stata emessa una pronuncia del TAR Veneto.
Nel senso che la Legge sul Gioco del 2019 vieta la collocazione degli stessi apparecchi in locali distanti meno di 400 metri dai luoghi sensibili, ma laddove tale norma non risulta essere applicabile ai punti di gioco dedicati alla raccolta delle scommesse.
Tanti Giudici si sono espressi negli anni
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Non sempre questa “differenziazione” nel corso degli anni è stata così percepita ed applicata da diversi Giudici che si sono espressi, dunque, in modo altalenante: così, in ragione di questo pensiero oggi “si può cantar vittoria” in un procedimento che si è svolto presso il TAR del Veneto.
Ed è proprio in virtù di quanto esposto ed a supporto del proprio “pensiero” che dalla stessa Autorità Amministrativa viene fatta una precisazione ulteriore relativa all’articolo 5 della Legge Regionale che si riferisce espressamente alle sale in cui sono ospitate le apparecchiature da intrattenimento: legge che, però, non può trovare la sua applicazione per le sale destinate alla raccolta delle scommesse.
E ad ulteriore sostegno del pensiero espresso dal TAR Veneto si aggiunge che la norma specificatamente dedicata alle apparecchiature di gioco, “non possa venire estesa a fattispecie non contemplate espressamente”.
Quindi, come chi scrive fa di consueto in queste occasioni, “ci piace” entrare nei dettagli della “storia” per inquadrare meglio lo svolgersi della vicenda.
Una vicenda processuale davvero intricata
Il che ci riporta al TAR Veneto che con la sua pronuncia accoglie il ricorso proposto dal rappresentante di un’impresa individuale per impugnare il provvedimento della Questura di Verona laddove veniva rigettata la sua istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione per la raccolta delle scommesse presso un esercizio nel paese di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Istanza che veniva rigettata dalla stessa Questura con la motivazione che quella realtà territoriale aveva rilevato che tale punto di gioco di cui si richiedeva l’apertura si trovava ad una distanza inferiore a 400 metri da un nido d’infanzia, elevato a luogo sensibile e che rientra nella casistica preposta nella Legge Regionale 2019.
Ma la decisione del Comune e della Questura non riesce ad essere condivisa dai Giudici del TAR Veneto, aditi dal ricorrente: infatti, dalla Legge Regionale richiamata si evince del tutto chiaramente che il Legislatore ha vietato la collocazione di apparecchi di gioco in locali che si trovino a distanza inferiore ai 400 metri dai luoghi sensibili come nel caso in specie l’asilo nido.
E che la stessa norma non può venire applicata “per estensione” ad una diversa applicazione come quella delle agenzie di scommesse. Ciò per il fatto che la legge in esame avrebbe equiparato, all’interno della più ampia categoria dei “punti di gioco”, sia i centri scommesse sia i locali in cui sono presenti apparecchiature VLT.
Sempre il distanziometro che torna a far discutere
Secondo il Collegio del TAR Veneto il riferimento alla distanza dei 400 metri dai luoghi sensibili è da attribuirsi solo alle apparecchiature di gioco che richiedono la loro collocazione ad una distanza di almeno 400 metri da detti siti ed in ragione di questa pronuncia viene così accolto il ricorso dell’impresa e respinto il provvedimento di diniego di autorizzazione all’apertura del punto di gioco per la raccolta di scommesse.
Ma per la gioia dei detrattori del gioco, “ci piace” segnalare un’altra pronuncia a favore delle attività di gioco, questa volta emessa dal TAR Lazio ed a favore di un tabaccaio e relativa alla mancata prosecuzione della sua attività con apparecchi di gioco sempre a causa del distanziometro.
Decisione attribuibile alla vicinanza con una parrocchia: il citato TAR asserisce che il regolamento contrasta con la Legge del Lazio e per essere più precisi, l’opposizione del TAR al fare del Comune di Roma si sintetizza nel fatto che la norma della Legge Regionale introduce limitazioni soltanto per l’ipotesi di “apertura di nuove sale da gioco”.
Una fonte Normativa superiore
E proprio in ragione di questo i Giudici ritengono illegittimo il comportamento del Comune e passibile di disapplicazione per contrasto “con la fonte normativa superiore (Legge regionale del 2013) nella parte in cui si estendono le limitazioni anche alle sale da gioco già in essere (ossia nella denegata ipotesi di cambio di titolarità dell’attività).
Così il TAR Lazio accoglie il ricorso del titolare di una tabaccheria, con attività di slot machine e giochi leciti ed agisce per l’annullamento della decisione emessa dal Comune di Roma che ha espresso il proprio “diniego alla prosecuzione delle attività di installazione di apparecchi di gioco”.
L’Amministrazione romana sostiene che l’esercizio commerciale acquistato dalla ricorrente si troverebbe, rispetto alla parrocchia considerato luogo sensibile, ad una distanza inferiore rispetto al limite stabilito di 500 metri. Il TAR sottolinea che la Legge Regionale del 2022 stabilisce che l’apertura di nuove sale da gioco è consentita a condizione che siano ubicate a distanza non inferiore a 250 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, autorizzando i Comuni ad introdurre eventuali “nuove limitazioni” in caso di contrasto con la normativa regionale.
Alla fine il TAR si schiera a favore del gioco legale
Il regolamento adottato non solo prevede disposizioni più restrittive laddove mantiene la condizione della distanza non inferiore a 500 metri, quando invece la norma del 2022 la riduce a 250, ma sopratutto ampia l’ambito applicativo della restrizione introducendola nella diversa ipotesi di “cambio di titolarità dell’attività”.
Questo indirizzo risulta censurabile da parte del TAR per diretto contrasto con la Legge Regionale Lazio del 2013 che limita le condizioni solo al caso di “apertura di nuove sale da gioco”. Chi ha orecchie per intendere, dunque, intenda.
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Vanessa Maggi Giornalista |
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Vanessa Maggi è la nostra Giornalista di punta che coordina e scrive per la redazione di Casinoonlineaams.com. Spinta da una grande passione per il mondo dei giochi su internet, ricerca sempre notizie legate al mondo ludico per farti stare informato su tutto quel che riguarda questo mondo. La sua passione per questo lavoro è davvero invidiabile. La contraddistingue una grande tenacia nella ricerca della verità. |
Gioco Responsabile e Sicuro