TAR: Niente da fare per l’effetto espulsivo più volte invocato
Questo, risulta essere veramente un periodo nero per gli operatori che si rivolgono ai vari TAR per vedere acclarato l’effetto espulsivo che in alcune zone ritengono sia assolutamente presente e, quindi, per i ricorrenti argomento a supporto dei loro ricorsi.
Ma, purtroppo, sempre recentemente i Giudici dei TAR aditi, sia quello di Bolzano che quello dell’Emilia-Romagna hanno posto delle vere e proprie barricate per gli operatori di gioco di quelle realtà, pronunciando sentenze che non sottintendono alcun dubbio o possibile interpretazione “alternativa” affermando che le rispettive Leggi Regionali/Provinciali non provocano quell’effetto espulsivo che sembrava poter essere “l’unico escamotage” reale da proporre a sostegno del diritto di esistere commercialmente per le attività di gioco.
E quindi, la precarietà di alcune attività ludiche sono di nuovo sulla graticola, aspettando sempre che faccia capolino il riordino nazionale dell’intero settore che sembra essere la “cosa più ambita” dagli addetti ai lavori!
Così, non ci coglie affatto di sorpresa quando in questi giorni ci si è dovuti confrontare con una pronuncia riguardante un operatore di gioco in territorio emiliano-romagnolo che si è visto respingere il proprio intervento proposto per due sale da gioco proprio perché i Giudici di quel TAR hanno ritenuto infondato il cosiddetto “effetto espulsivo” discendente dalle normative di alcuni Comuni in provincia di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Rimini che vengono applicate in virtù delle rispettive delibere regionali.
Le decisioni arrivano dall’Emilia-Romagna
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Tale pronuncia è stata emessa dal TAR Emilia-Romagna che con la sua sentenza si è opposto a quanto esposto da un operatore di gioco nei confronti di vari provvedimenti limitativi imposti a diverse attività ludiche. Gli stessi Giudici, sottolineando ulteriormente che la questione “dell’effetto espulsivo non si pone in alcun modo” riguardo a quell’ambito regionale, riferiscono però che non si può ignorare un recentemente orientamento “diverso” del Consiglio di Stato.
Ecco spiegato il motivo per cui si vuole “curiosare” anche in questo “orientamento” indicato dai Giudici amministrativi del già citato TAR dell’Emilia-Romagna trattandosi, ovviamente, di riferimento di grande autorità e rispetto: in effetti, si ritiene da parte del CdS che per ciò che attiene le attività preesistenti, al fine di scongiurare il verificarsi del cosiddetto “effetto espulsivo”.
Non basterebbe accertare l’esistenza di una seppur minima parte del territorio comunale da ritenersi effettivamente adatta per poter arrivare alla delocalizzazione delle sale giochi/scommesse di fatto oggi non rispettose del distanziometro, che per quanto riguarda la Legge Regionale di quella realtà territoriale è considerato di 500 metri dai luoghi sensibili, ma servirebbe che la parte ricorrente, in ogni caso, fornisca al Collegio giudicante un principio di prova che sempre il cosiddetto “effetto espulsivo” possa ritenersi verificato in pratica. Prova che nel caso in discussione presso il TAR Emilia-Romagna non è stata presentata sotto alcuna forma.
Ricorso che non è stato ammesso
E questo era uno dei ricorsi proposto avverso le decisioni dei rispettivi Enti locali: ma, come detto all’inizio di queste righe, il ricorso proposto dall’operatore di sale giochi/scommesse, o anche di sale dedicate al gioco della slot machine sotto tutti i punti di vista, era più d’uno e riguardante quindi diverse attività.
Così, in un altro ricorso presentato è stata invece sottolineata ed evidenziata con forza l’illegittimità di alcuni atti con cui il Comune di Reggio Emilia, in attuazione della delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna, ha specificato la mappatura dei luoghi sensibili presenti su quel territorio comunale ricomprendendo la sala giochi -che ricorre a questa indicazione- tra quelle locate a distanza inferiore al limite già indicato dei 500 metri, cosa per la quale ne è stata disposta la conseguente chiusura.
Infatti, proprio a seguito di questa mappatura veniva inviato alla società oggi ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di chiusura da avvenire entro sei mesi dall’approvazione della cosiddetta mappatura dei luoghi sensibili e dalla constatata mancata osservanza delle distanze.
Nella stessa comunicazione veniva specificato che per consentire la delocalizzazione delle sale soggette a chiusura, agli stessi esercizi che decidono di proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto poteva essere concessa un’ulteriore proroga di altri sei mesi, rispetto al termine del provvedimento di chiusura.
Entriamo più nello specifico della situazione
La chiusura delle attività del ricorrente era in stallo visto l’avvio di un’istruttoria tra quest’ultimo ed il Comune che si era dilungata per oltre due anni, rispetto al termine preventivato per la chiusura, e si era anche incorsi nella sospensione dovuta all’emergenza pandemica che aveva bloccato qualsiasi iniziativa in virtù di quanto previsto dal Decreto Cura Italia.
Ma decorsi i termini la Polizia Municipale con un sopralluogo presso i locali della sala giochi/scommesse poteva riscontrare che la stessa era ancora aperta ed, ovviamente, in pieno svolgimento della propria attività, cosa che ha spinto il Comune ad emanare l’ordinanza di cessazione dell’attività nei confronti dell’attuale società ricorrente.
Provvedimento ritenuto assolutamente legittimo dai Giudici amministrativi, così come sicuramente anche la Legge Regionale ed i regolamenti regionali messi in atto. A seguito di tali considerazioni, nel mancato rispetto delle distanze viene legittimamente ordinata la chiusura delle attività di giochi/scommesse lasciando, però, agli operatori un lasso di tempo di ulteriori sei mesi. E ciò, sottolineano nella propria pronuncia i Giudici, per dare spazio e tempo agli stessi operatori di poter de-localizzare la sala giochi/scommesse.
Una tesi totalmente smentita
A questo punto, ai Giudici del TAR Emilia-Romagna non pare si possa ravvisare la lamentata espropriazione -senza indennizzo- del diritto di iniziativa economica. D’altra parte lo stesso ricorrente non ha “proposto alcuna richiesta di delocalizzazione” e non solo: infatti, sempre lo stesso CdS in altro procedimento similare nel contenuto si è espresso smentendo la tesi proposta da quel ricorrente secondo cui i provvedimento regionali o comunali “avrebbero precluso alla ricorrente la possibilità di de-localizzare la propria attività nel territorio comunale”. E qui finisce il nostro “racconto” sull’effetto espulsivo e sulle restrizioni ludiche: la giostra, però, continua a girare, e ripropone sempre la stessa immagine di “perdente” del gioco e non ci si allontana purtroppo dalla consuetudine.
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Vanessa Maggi Giornalista |
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Vanessa Maggi è la nostra Giornalista di punta che coordina e scrive per la redazione di Casinoonlineaams.com. Spinta da una grande passione per il mondo dei giochi su internet, ricerca sempre notizie legate al mondo ludico per farti stare informato su tutto quel che riguarda questo mondo. La sua passione per questo lavoro è davvero invidiabile. La contraddistingue una grande tenacia nella ricerca della verità. |
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